SERIE A: GLI SQUALIFICATI DELLA 15^ GIORNATA. MULTE A TORINO, JUVE E LAZIO
Ammenda di € 25.000,00 : alla Soc. TORINO. Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. JUVENTUS. Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. LAZIO
GIOCATORI
Una giornata di squalifica per Andreolli (Chievo Verona), Barrientos e Bellusci (Catania), Boateng (Milan), Bocchetti (Pescara), Glik (Torino), Mustafi e Krsticic (Sampdoria), Dessena e Ekdal (Cagliari), Gabbiadini (Bologna), Giovinco (Juventus), Samuel (Inter) e Stendardo (Lazio).
Una giornata di squalifica per Andreolli (Chievo Verona), Barrientos e Bellusci (Catania), Boateng (Milan), Bocchetti (Pescara), Glik (Torino), Mustafi e Krsticic (Sampdoria), Dessena e Ekdal (Cagliari), Gabbiadini (Bologna), Giovinco (Juventus), Samuel (Inter) e Stendardo (Lazio).
SOCIETA'
Ammenda di € 25.000,00 : alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
gravemente danneggiato nel proprio settore un centinaio di seggiolini, un separatore di settore nonchè locali adibiti a servizi igienici; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 25.000,00 : alla Soc. TORINO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara,
gravemente danneggiato nel proprio settore un centinaio di seggiolini, un separatore di settore nonchè locali adibiti a servizi igienici; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 10.000,00 : alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori esposto per una
decina di minuti, dal 20° del primo tempo e fino alla rimozione da parte degli stewards su
disposizione della Società ospitante, uno striscione di una ventina di metri, insultante per i tifosi avversari e per la memoria di ogni sportivo; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere a) e b) e comma 2 CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
decina di minuti, dal 20° del primo tempo e fino alla rimozione da parte degli stewards su
disposizione della Società ospitante, uno striscione di una ventina di metri, insultante per i tifosi avversari e per la memoria di ogni sportivo; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere a) e b) e comma 2 CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. CATANIA per avere omesso di impedire l'ingresso e la
permanenza negli spogliatoi, al termine della gara, di alcune persone non autorizzate, che
contestavano l'operato degli Ufficiali di gara con espressioni irriguardose.
permanenza negli spogliatoi, al termine della gara, di alcune persone non autorizzate, che
contestavano l'operato degli Ufficiali di gara con espressioni irriguardose.
Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, all'inizio della gara,
lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all'art. 13 comma 1 lettere a) e b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
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